Art. 1.
(Friuli Venezia Giulia).

      1. Il Friuli Venezia Giulia è regione autonoma retta da uno Statuto speciale, nell'unità e nell'indivisibilità della Repubblica e nell'ambito dell'Unione europea; esercita propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto e nel rispetto dell'ordinamento comunitario.
      2. Il Friuli Venezia Giulia attua princìpi di sussidiarietà istituzionale e sociale.
      3. È compito inderogabile dei comuni, delle province, delle città metropolitane e della regione autonoma perseguire la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, rispettando e valorizzando le peculiarità territoriali, storiche, culturali e linguistiche proprie del territorio regionale.